Normative

Piani di manutenzione caldaie domestiche inferiori a 35 KW in accordo con DPR 412/93, DPR 551/99, DL 192/05 e DL 331/06 e successive modifiche.

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IL RECENTE DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014 N. 102 HA RIDISEGNATO LE REGOLE PER LO SCARICO A PARETE DEI GENERATORI DI CALORE A GAS, GIA’ RECENTEMENTE MODIFICATE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90.

Dal 31 AGOSTO 2013, qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, ha il vincolo di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.

ESISTONO PERO’ ALCUNE DEROGHE CHE CONSENTONO LO SCARICO DEI FUMI ALL’ESTERNO DI UNA PARETE:

a) sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;

b) sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;

c) installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;

d) impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.

DAL 19 LUGLIO 2014, A QUESTE ECCEZIONI SE NE AGGIUNGONO ALTRE DUE:

e) installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;

f) installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.

CON QUALI TIPOLOGIE DI APPARECCHI A GAS SI POSSONO SCARICARE I FUMI A PARETE ?

nei casi di cui alle lettere a) e b), vanno installati generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, art. 4, comma 6, lettera a) (90 + 2 log Pn);

nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f), si possono installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh (Classe 5);

I terminali di scarico fumi a parete dovranno essere posizionati nell’osservanza delle aree di rispetto previste dalla norma UNI 7129/08.

LO SCARICO FUMI DI UNA CALDAIA INSTALLATA SU UN BALCONE, QUALORA NON SIA RACCORDATO AD UN CAMINO CHE CONDUCA AL TETTO, È DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI UNO SCARICO A PARETE.

Il 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie.

«1. All’articolo 1 comma 1 del dm 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”»; 2. All’articolo 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”».

Di questi due semplici commi si compone l’unico articolo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad inserire nel decreto 20 giugno 2014. Si tratta di semplici commi ma ciò non significa che non comportino importanti conseguenze.

Il DM 10 febbraio 2014 infatti prevedeva che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti del nuovo libretto di impianto nonché degli appositi moduli per il controllo dell’efficienza energetica.

Nel comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico si legge che si è “ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni”. Tuttavia, le locuzioni utilizzate nei due decreti non sono le stesse. Infatti, nell’ultimo decreto pubblicato è previsto un termine ultimo (“Entro e non oltre il 15 ottobre”), entro il quale tutti i libretti dovranno essere aggiornati alla nuova normativa e non un termine dal quale (“A partire dal 1° giugno”) le modifiche avrebbero dovuto essere applicate, come indicato nel decreto 10 febbraio 2014. Questo comporta che dal 16 ottobre gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica”.

Ulteriore particolarità è costituita dalla presentazione del decreto nella vigenza del decreto 10 febbraio 2014; la modifica normativa infatti acquistava efficacia dal 1° giugno, mentre il decreto che indica il nuovo termine entro il quale applicare le modifiche è stato pubblicato in data 20 giugno. Difficoltà di adeguamento alla nuova normativa che erano già rese note, tanto che alcune Regioni avevano provveduto, tramite propri atti di Giunta, a fissare la data del 1° agosto come termine dal quale applicare le novità.